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AMARSI? CHE CASINO!
IN COREA DEL SUD
L'ADULTERIO NON E' PIU' REATO
Liberi di tradire!
Per un tradimento si
rischiavano fino a due anni di carcere.
La Corte Costituzionale ha abrogato la
legge perché lo Stato non può intervenire nella vita privata dei
singoli cittadini
.
Anche in Corea del Sud tradire
il coniuge non è più reato. La nazione asiatica era uno
dei pochi Stati non musulmani a considerare ancora
l’adulterio come un crimine.
La Corte
Costituzionale sudcoreana però ha abrogato la legge del
1953 che prevedeva fino a due anni di reclusione. «Anche
se l’adulterio dovrebbe essere condannato come immorale,
lo Stato non può intervenire nella vita privata dei
singoli cittadini, la legge è incostituzionale in quanto
viola il diritto delle persone di decidere sul sesso e
sulla vita privata.»
Migliaia di mariti e moglie
ricorrevano al tribunale per accusare i coniugi di
adulterio. La legge, benché avesse 62 anni di vita, era
ancora applicata: negli ultimi sei anni di vita della
legge 5.500 persone erano state accusate di adulterio.
Incredibilmente dopo la decisione della corte, i
venditori di contraccettivi non riescono a soddisfare le
richieste di condom e pillole del giorno dopo. Le
aziende “Hyundai Pharmaceutical” e “Unidus Corporation”,
rispettivamente produttrici di pillole del giorno dopo e
test di gravidanza, hanno visto balzare le richieste
alle stelle. La “Hyundai” ha registrato un aumento del
9.7%, la “Unidus” del 15%. Alcuni temono che la
decisione incoraggi la depravazione sessuale e prevedono
un aumento di comportamenti dissoluti, ma, a giudicare
dalla corsa al preservativo, non si registrerà un
aumento delle nascite.
La notizia per alcuni suoi
aspetti suscita ilarità, ma per i più giovani ricordiamo
che solo nel 1968, quindi non molto tempo fa, anche in
Italia l’adulterio era considerato reato e punito con un
anno di reclusione. E cosa ancora più grottesca: la pena
riguardava solo la moglie adultera col suo amante! Per
il marito adultero non era prevista alcuna pena! Almeno
in Corea la parità dei sessi era garantita!
L'adulterio (dal latino adulterare, corrompere) è una
relazione sentimentale o sessuale fra due persone delle
quali almeno una già coniugata con un'altra persona,
consistendo quindi in una violazione della fedeltà
coniugale. L'etimologia è palese: “Ad alterum” = andare
verso un altro Nell'Islam l'adulterio è un peccato
molto grave, tanto da prevedere, in alcune nazioni, la
pena di morte a mezzo della lapidazione.
Pur
prevedendo le medesime pene per adulteri maschi e
femmine, di fatto le vittime di lapidazione sono però
quasi esclusivamente le donne. La lapidazione viene
praticata con l'uomo interrato fino alla vita, e con la
donna fino al petto, con pietre non troppo piccole da
risultare innocue, né troppo grandi da abbreviare la
sofferenza del condannato.
Tra le tre principali
religioni monoteiste (cristianesimo, ebraismo e islam),
è l'unica che prevede anche punizioni terrene, oltre a
quelle riservate da Allah dopo la morte del credente.
Dal Corano: Se le vostre donne avranno commesso
fornicazione o adulterio portate contro di loro quattro
testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno,
confinate quelle donne in una casa finché non
sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via
d'uscita. Anche nella Bibbia l'adulterio è
considerato un peccato, in quanto viola il concetto
della santità della famiglia e del matrimonio.
Nell'Antico Testamento questa infrazione è considerata
tanto grave da meritare la morte. Varie indicazioni
nella tradizione giudaica suggeriscono come a volte
questo castigo sia stato inflitto con lo strangolamento.
Anche nel diritto romano l'adulterio della moglie
era reato ed era punibile con la pena di morte per mano
del marito o dei familiari maschi. Solo nell’età
augustea fu emanata una legge nella quale era prevista
la condanna del marito adultero, ma la sanzione era solo
pecuniaria con restituzione della dote. Per la
moglie adultera invece, la prospettiva era assai
diversa. Se colta in flagrante adulterio dal padre,
questi poteva ucciderla insieme all'amante, qualunque
fosse il suo lignaggio o carica pubblica. Il marito
poteva uccidere solo l'amante e solo in flagranza,
mentre al padre non era consentito uccidere l'amante
senza uccidere contemporaneamente anche la figlia
fedifraga. Per la flagranza, il marito aveva l'obbligo
del divorzio, in caso contrario sarebbe stato accusato
di crimen lenocinii, con attribuzione di presunta
complicità e favoreggiamento in adulterio.
L'adulterio nel diritto italiano (Art. 559 del Codice
Penale del 1930) stabiliva che: la moglie adultera
era punita con la reclusione fino a un anno. Con la
stessa pena era punito l’amante. Il delitto era punibile
solo a querela del marito. In seguito la Corte
costituzionale intervenne (sentenza n. 126 del 1968)
dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma
stabilendo l'«eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi». Successivamente fu abolita totalmente rendendo
non più punibile l’adulterio.
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